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Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della guardia di finanza che siano stati comunque valutati per l'avanzamento al grado superiore, almeno tre volte, con giudizio di idoneita', i quali non possono conseguire la promozione perche' raggiunti dai limiti di eta' negli anni 1967, 1968 e 1969, sono collocati, direttamente, nella posizione di "a disposizione" e promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello in cui verrebbero raggiunti da detti limiti. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della guardia di finanza che siano stati valutati per l'avanzamento al grado superiore una o due volte, con giudizio di idoneita', i quali non possono conseguire la terza valutazione perche' raggiunti dai limiti di eta' negli anni 1967, 1968 e 1969, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello in cui vengono raggiunti dai detti limiti, e collocati in posizione ausiliaria. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel ruolo di provenienza di pari grado di maggiore anzianita' non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione. Non costituisce, inoltre, ostacolo alla promozione la esistenza, nel ruolo di provenienza, di pari grado piu' anziani, non ancora valutati per l'avanzamento, ovvero gia' valutati, giudicati idonei, ma non inclusi in quadro di avanzamento, ovvero non ancora promossi.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1967 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1967-11-14;1145~art1 · fonte del testo