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Le disposizioni dell'articolo precedente non si applicano agli ufficiali della guardia di finanza i quali, trovandosi nelle condizioni dell'articolo 8 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, possono chiedere di essere collocati a domanda nella posizione di "a disposizione".
Testo in vigore dal 12 dicembre 1967 al 22 dicembre 2008
