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All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge in lire 2.209.728 per il 1967, e di lire 3.886.592 per il 1968 per i provvedimenti previsti dal primo comma dell'articolo 1 e di lire 3.082.040 per il 1967 e di lire 2.889.684 per il 1968 e di lire 1.570.932 per il 1969 per i provvedimenti di cui al secondo comma dello stesso articolo 1 si fara' fronte per gli anni anzidetti con lo stanziamento inscritto rispettivamente al capitolo 1181 ed al capitolo 1031.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1967 al 22 dicembre 2008
