Il primo comma dell'articolo unico della legge 21 novembre 1950, n. 1030, e' cosi' integrato: "Per il finanziamento di lavori e gli acquisti straordinari occorrenti per la costruzione di nuovi impianti delle aziende elettriche municipalizzate e per l'ampliamento, il miglioramento, il riammodernamento e l'attrezzatura degli impianti attualmente esistenti, i Comuni sono autorizzati, anche in deroga alle limitazioni di cui agli articoli 300 e 333 della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, a contrarre mutui con gli istituti o sezioni autorizzati ad esercitare il credito a medio e lungo termine, e con enti ed istituti di diritto pubblico, statali e parastatali, che comunque abbiano facolta' di provvedere ad investimenti di capitali in imprese industriali".

Testo vigente dal 17 luglio 1952

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-06-27;861~artunico · fonte del testo