((Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere ai Comuni un contributo costante per 35 anni nella misura del 4,50 per cento della parte di spesa riconosciuta ammissibile a loro carico per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il potenziamento o il rifacimento di impianti per la distribuzione di energia elettrica nel territorio dei Comuni stessi)).

Testo vigente dal 25 agosto 1961

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 agosto 1961

Confronto con la versione in vigore dal 2 settembre 1954 al 25 agosto 1961. 21 parole tolte, 19 parole aggiunte.

Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere ai Comuni un contributo costante per tolto: trentacinque aggiunto: 35 anni nella misura del 4,50 per cento della parte di spesa riconosciuta ammissibile a loro carico per la costruzione tolto: e il completamento delle opere occorrenti per fornireaggiunto: , il completamento, l'ampliamento, il potenziamento o il rifacimento di impianti per la distribuzione di energia elettrica tolto: i Comuni stessi, le frazioni, borgate e contrade che ne siano sprovviste aggiunto: nel territorio dei Comuni stessi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-08-03;589~art10 · fonte del testo