Art. 1
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L'art. 14 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, e' sostituito dal seguente: "Gli assistenti volontari sono nominati con decreto del rettore su proposta del professore ufficiale della materia. Valgono quanto al titolo di studio le disposizioni di cui al precedente art. 4. Gli assistenti volontari non possono superare, per ciascuna cattedra, il doppio del numero degli assistenti di ruolo previsti in organico per la cattedra stessa. Per le cattedre cui non trovinsi assegnati assistenti ordinari, non potra' essere superato il numero di due volontari. In relazione a particolari esigenze delle singole cattedre, il rettore potra' nominare anche un numero maggiore di assistenti volontari, previo parere favorevole del Consiglio della facolta' o scuola interessata. Il coniuge, i parenti od affini del professore ufficiale, fino al quarto grado incluso, non possono essere nominati assistenti volontari presso la cattedra di cui il professore stesso e' titolare. La nomina e' conferita per un anno accademico ed e' tacitamente confermata di anno in anno. Gli assistenti volontari possono venire revocati col termine di ciascun anno accademico, mediante decreto rettorale, su proposta del professore ufficiale della materia. Il preavviso di revoca e' comunicato dal rettore all'interessato non oltre il mese di luglio. Il provvedimento e' definitivo. Agli assistenti volontari non compete alcun assegno od indennita'".
Testo in vigore dal 18 dicembre 1951 al 27 febbraio 1962
