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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la, Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]All'art. 20 del Regio decreto-legge 20 luglio 1934-XII, numero 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 808, concernente le indennita' da' corrispondere al personale militare e civile della Regia aeronautica e' aggiunto il seguente capoverso:

[9]«Durante le punizioni di rigore (arresti di fortezza, arresti di rigore, sala di rigore, prigione di rigore) e per il periodo di tempo nel quale le punizioni stesse sono effettivamente scontate, i compensi e soprassoldi giornalieri per servizi od incarichi speciali vengono ritenuti agli interessati e versati all'Opera nazionale per i figli degli aviatori».

[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a, chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[11]Data a Roma, addi' 19 maggio 1939-XVII

[12]VITTORIO EMANUELE

[13]Mussolini - Di Revel

[14]Visto, il Guardasigilli: Solmi

Testo in vigore dal 5 luglio 1939 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1939-05-19;908~art1 · fonte del testo