L'approvazione dei progetti delle opere finanziate dalla presente legge, rientranti nel programma di cui allo articolo 5 della legge 13 agosto 1959, n. 904, equivale a dichiarazione di pubblica utilita' nonche' di urgenza ed indifferibilita' a tutti gli effetti di legge.

Testo vigente dal 24 febbraio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-02-04;25~art2 · fonte su Normattiva