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In aggiunta alla spesa derivante dalla legge 15 dicembre 1969, n. 1024, per l'acquisto e la costruzione di stabili da destinare a sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari, e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi da ripartire in ragione di lire tre miliardi nell'anno 1972, lire due miliardi per ciascuno degli anni 1973 e 1974 e lire un miliardo per l'anno 1975. Le norme di cui alla legge 15 dicembre 1969, n. 1024, sono applicabili fino all'anno 1975.
Testo in vigore dal 20 gennaio 1973 al 22 dicembre 2008
