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In aggiunta agli stanziamenti annuali previsti dall'articolo 9 della legge 31 marzo 1961, n. 301, recante modifiche ed integrazioni alla legge 17 luglio 1954, numero 522, concernente provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento, e' autorizzata la spesa di 24 miliardi di lire da iscriversi negli stati di previsione del Ministero della marina mercantile per gli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1965-66 secondo la ripartizione seguente: lire 6 miliardi per l'esercizio finanziario 1962-63; lire 6 miliardi per l'esercizio finanziario 1963-64; lire 6 miliardi per l'esercizio finanziario 1964-65; lire 6 miliardi per l'esercizio finanziario 1965-66.
Testo in vigore dal 30 marzo 1963 al 22 dicembre 2008
