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Nei limiti degli stanziamenti e di impegno di cui all'articolo 9 della legge 31 marzo 1961, n. 301, ed all'articolo 1 della presente legge il Ministro per la marina mercantile e' autorizzato ad assumere nell'esercizio finanziario 1964-65 impegni per contributi previsti dalla legge 31 marzo 1961, n. 301, relativi a navi i cui contratti di costruzione siano stati firmati entro il 30 giugno 1964 o a navi da costruirsi in proprio per le quali le domande di ammissione ai benefici della citata legge siano state presentate entro il termine suddetto. Per i lavori diversi dalla costruzione di cui agli articoli 5, 6 e 7 della menzionata legge, l'autorizzazione di cui al comma precedente e' limitata ai lavori iniziati anteriormente al 1 luglio 1964.

Testo in vigore dal 30 marzo 1963 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;318~art2 · fonte del testo