Le spese conseguenti alla rideterminazione delle pensioni di cui al precedente articolo 1 sono iscritte nei bilanci:

  • a)dell'Ente autonomo ferrovie dello Stato, in ragione di lire 13.000 milioni nell'anno 1986 e lire 25.000 milioni in ciascuno degli anni 1987 e successivi;
  • b)dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in ragione di lire 6.800 milioni nell'anno 1986 e lire 13.600 milioni in ciascuno degli anni 1987 e successivi;
  • c)dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in ragione di lire 500 milioni nell'anno 1986 e lire 1.000 milioni in ciascuno degli anni 1987 e successivi;
  • d)dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, in ragione di lire 1.700 milioni nell'anno 1986 e lire 3.400 milioni in ciascuno degli anni 1987 e successivi. Agli oneri di cui al precedente comma 1, valutati in complessive lire 22.000 milioni per l'anno 1986 ed in lire 43.000 milioni per l'anno 1987 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando l'accantonamento: "Estensione dei benefici di cui all'articolo 4 della legge n. 426/1982 al personale delle ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione postale cessato dal servizio dopo il 30 giugno 1979 e fino al 31 dicembre 1980". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 10 gennaio 1987

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urn:nir:stato:legge:1986-12-23;942~art2 · fonte su Normattiva