Le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, si estendono a tutto il personale civile e militare dello Stato, compreso quello delle aziende autonome, inquadrato nei livelli retributivi ed avente titolo al riconoscimento dell'intera anzianita' pregressa. I trattamenti di quiescenza del personale di cui al precedente comma 1 sono riliquidati, con decorrenza dal 1° gennaio 1986, e secondo le norme contenute nel decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, nella legge 1° luglio 1982, n. 426, nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1982, n. 23, e nel decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 149. I benefici previsti dal presente articolo assorbono gli aumenti conseguiti in precedenza sulla voce pensione e sono attribuiti in ragione del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1986 ed interamente dal 1° gennaio 1987.
Testo vigente dal 10 gennaio 1987
