All'articolo 2 della legge 10 novembre 1957, n. 1135, e' aggiunto il seguente comma: "Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati il tipo, la qualita' e la quantita' degli effetti di vestiario da somministrare ai comandi e uffici, quale dotazione a carico di inventario, per uso dei militari destinati a speciali servizi. La durata minima dei singoli oggetti e' fissata con lo stesso decreto".
Testo vigente dal 4 giugno 1986
