All'articolo 2 della legge 10 novembre 1957, n. 1135, e' aggiunto il seguente comma: "Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati il tipo, la qualita' e la quantita' degli effetti di vestiario da somministrare ai comandi e uffici, quale dotazione a carico di inventario, per uso dei militari destinati a speciali servizi. La durata minima dei singoli oggetti e' fissata con lo stesso decreto".

Testo vigente dal 4 giugno 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-05-22;227~art1 · fonte del testo