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Nel capo III (interventi diversi in agricoltura) della legge 24 luglio 1959, n. 622, dopo l'articolo 13 e' aggiunto il seguente: "Art. 13-bis (provvidenze in favore del settore della lana). - Il Ministro per l'agricoltura e le foreste e' autorizzato a disporre, con decreto da emanarsi di concerto col Ministro per il tesoro, l'ammasso volontario della lana di tosa delle campagne 1958 e 1959 ed a fissare le modalita' di esecuzione. Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali previsti dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297, lo Stato concorre all'attuazione dell'ammasso di cui al comma precedente nella misura massima di lire 5000 per ogni quintale di prodotto ammassato e per un importo complessivo massimo di lire 70 milioni. La somma di lire 70 milioni sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1960-61".

Testo in vigore dal 11 marzo 1961 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1961-02-07;76~art1 · fonte del testo