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Dall'entrata in vigore della presente legge i finanziamenti concessi sul fondo di cui al precedente articolo 1 sono, garantiti dai proventi, dai contributi e dai premi a qualsiasi titolo conseguiti dai film, fatti salvi gli eventuali diritti connessi con contratti di distribuzione che prevedono la cessione prioritaria dei proventi, dei contributi e dei premi medesimi a copertura del minimo garantito e dei costi di distribuzione. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 maggio 1983, n.182
1La L. 10 maggio 1983, n.182 ha disposto (con l'art 1) che "All'articolo 2 della legge 23 luglio 1980, n. 379, dopo le parole "conseguiti dal film" sono aggiunte: "nel mercato cinematografico".
Testo in vigore dal 1 giugno 1983 al 5 febbraio 1999
