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Dall'entrata in vigore della presente legge i finanziamenti concessi sul fondo di cui al precedente articolo 1 sono, garantiti dai proventi, dai contributi e dai premi a qualsiasi titolo conseguiti dai film, fatti salvi gli eventuali diritti connessi con contratti di distribuzione che prevedono la cessione prioritaria dei proventi, dei contributi e dei premi medesimi a copertura del minimo garantito e dei costi di distribuzione.
Testo in vigore dal 31 luglio 1980 al 1 giugno 1983
