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Qualora, entro diciotto mesi dalla data di scadenza pattuita per la restituzione delle somme erogate ai sensi del precedente articolo, il mutuo non risulti integralmente estinto, i diritti di utilizzazione del film, unitamente al negativo di questo ed alle copie esistenti, sono trasferiti al centro sperimentale di cinematografia. Nell'anzidetto termine di diciotto mesi il mutuo potra' essere estinto anche a mezzo di pagamento diretto delle somme dovute da parte dei beneficiari del finanziamento.

Testo in vigore dal 31 luglio 1980 al 5 febbraio 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;379~art3 · fonte su Normattiva