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Per i mutui contratti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge i debitori avranno facolta', entro il termine di cui al precedente articolo 3, o in via alternativa entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, di cedere i diritti di utilizzazione del film, unitamente al negativo di questo ed alle copie esistenti. Ove si verifichi la cessione di cui al comma precedente, verra' meno il diritto da parte dell'istituto mutuante di procedere al recupero forzoso delle somme dovute.
Testo in vigore dal 31 luglio 1980 al 5 febbraio 1999
