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Il centro sperimentale di cinematografia, direttamente o tramite la Cineteca nazionale, dispone del film acquisito ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4, oltre che nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali, mediante ogni forma idonea alla sua utilizzazione economica, anche con convenzioni con enti pubblici o privati. Gli eventuali proventi netti conseguiti dal centro sono devoluti alla sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro fino a concorrenza delle somme rimaste insolute sia per capitale che per interessi. I proventi ulteriori sono attribuiti al centro sperimentale di cinematografia.

Testo in vigore dal 31 luglio 1980 al 5 febbraio 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;379~art5 · fonte su Normattiva