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Le operazioni di liquidazione dell'Ente nazionale per la cooperazione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 426, dovranno esser chiuse entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Se, trascorso tale termine, le operazioni stesse non fossero ultimate, esse verranno assunte direttamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale vi provvedera' a mezzo di un proprio funzionario di grado non inferiore al sesto, assistito dal Comitato di sorveglianza. Per lo svolgimento dei suoi compiti il predetto funzionario seguira', in quanto applicabili, le norme dei decreti legislativi luogotenenziali 23 novembre 1944, n. 369 e 9 aprile 1946, n. 426.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-11-15;1974~art1 · fonte del testo