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L'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 426, e' sostituito dal seguente: "Alla devoluzione dei beni rimasti disponibili dopo il pagamento dei creditori si fa luogo con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coi Ministri per l'industria e il commercio, per l'interno, per le finanze e per il tesoro, sentita la Commissione centrale delle cooperative, in favore di enti che perseguono fini di incremento della cooperazione e di societa' cooperative".

Testo in vigore dal 15 dicembre 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-11-15;1974~art3 · fonte del testo