Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119
Art. 2 — Attribuzioni dei direttori centrali
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Fra il primo e il secondo comma dell'articolo 26 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e' aggiunto il seguente: "A quattro funzionari con la qualifica di direttore centrale possono essere affidati incarichi ispettivi o di coordinamento di piu' direzioni provinciali".
Testo in vigore dal 11 gennaio 1962 al 23 aprile 1968
