Norme relative alla organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

Art. 10 — Attribuzioni delle commissioni centrali del personale

Alle commissioni centrali per il personale di cui al precedente articolo 9 sono devolute le attribuzioni attualmente spettanti al consiglio di amministrazione in tutte le questioni relative al personale, con qualifica non superiore a direttore di sezione nonche' quelle attualmente spettanti alle commissioni consultive centrali del personale che vengono soppresse. Restano invariate le norme della legge 2 marzo 1963, n. 307, relative al personale degli uffici locali ed agenzie.

Testo vigente dal 8 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-12;325~art10 · fonte su Normattiva