Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119

Art. 26 — Commissioni consultive per il personale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 1962 al 23 aprile 1968. Leggi il testo vigente →

Presso la Direzione generale e presso ogni Direzione provinciale sono istituite rispettivamente una Commissione consultiva centrale e una Commissione consultiva provinciale per il personale. La Commissione consultiva centrale e' composta:

  • 1)dal direttore centrale per il personale, che la presiede;
  • 2)da 5 ispettori generali, nominati dal Ministro, su designazione del direttore generale;
  • 3)da 3 rappresentanti del personale, eletti a scrutinio diretto e segreto. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della Direzione centrale del personale, con qualifica di direttore di sezione, nominato dal direttore generale, su designazione del direttore centrale del personale. La Commissione consultiva provinciale e' composta:
  • 1)dal direttore provinciale, che la presiede:
  • 2)dal direttore del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, nelle province dove ha sede il circolo;
  • 3)dal direttore del centro automezzi, nelle province dove ha sede il centro automezzi;
  • 4)dal direttore dell'ufficio lavori, nelle province dove ha sede l'ufficio lavori;
  • 5)da 2 ispettori provinciali, nominati dal direttore generale su designazione del direttore provinciale;
  • 6)da 3 rappresentanti del personale, eletti a scrutinio diretto e segreto. I funzionari indicati ai numeri 2), 3) e 4) del comma precedente possono farsi sostituire nella Commissione da altro funzionario del loro ufficio avente qualifica Immediatamente inferiore. Nelle province in cui mancano i funzionari indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) del citato comma, la Commissione e' integrata da altrettanti funzionari della carriera direttiva e, in mancanza, da impiegati della carriera di concetto con qualifica non inferiore a quella di primo segretario o equiparata, nominati dal direttore generale, su designazione del direttore provinciale. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera di concetto con qualifica non inferiore a segretario o equiparata, nominato dal direttore provinciale, su designazione del direttore del primo reparto.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1962 al 23 aprile 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-12-31;1406~art26 · fonte su Normattiva