Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119

Art. 26 — Commissioni consultive per il personale

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Presso la Direzione generale e presso ogni Direzione provinciale sono istituite rispettivamente una Commissione consultiva centrale e una Commissione consultiva provinciale per il personale. La Commissione consultiva centrale e' composta:

  • 1)dal direttore centrale per il personale, che la presiede;
  • 2)da 5 ispettori generali, nominati dal Ministro, su designazione del direttore generale;
  • 3)da 3 rappresentanti del personale, eletti a scrutinio diretto e segreto. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della Direzione centrale del personale, con qualifica di direttore di sezione, nominato dal direttore generale, su designazione del direttore centrale del personale. ((Presso ogni direzione provinciale o circondariale postelegrafica la commissione consultiva del personale e' composta:
  • 1)dal direttore provinciale che la presiede;
  • 2)da due ispettori nominati dal direttore compartimentale;
  • 3)da tre impiegati della carriera direttiva o di concetto, nominati dal direttore compartimentale su designazione del direttore provinciale;
  • 4)da tre rappresentanti del personale, eletti a scrutinio diretto e segreto. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera di concetto, con la qualifica non inferiore a segretario o equiparato, nominato dal direttore compartimentale su designazione del direttore provinciale)).

Testo in vigore dal 23 aprile 1968 al 8 settembre 1974

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