Art. 30 — Organi dell'Amministrazione centrale
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La Direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni e' ripartita in Direzioni centrali, alle quali sono preposti i direttori centrali. Per le attribuzioni e la nomina dei direttori centrali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, comma primo e 31 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, nonche' quelle di cui all'articolo 2 della presente legge.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010
