Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119

Art. 32 — Rappresentanti del personale in seno alle Commissioni per gli uffici locali

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I membri effettivi e supplenti previsti dagli articoli 72, comma primo, lettera e), e 73, comma primo, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed appartenenti alle categorie di personale indicate negli articoli medesimi, sono eletti a scrutinio segreto e diretto secondo le l'ordine del regolamento che sono stabilite con decreto ministeriale. I membri previsti dal presente articolo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010

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