Art. 44 — Conferimento dei posti disponibili nella qualifica di primo segretario o equiparata
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Dopo l'applicazione delle disposizioni di cui al precedenti articoli 39, 40, 42 e 43 sono tenuti con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 370 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, scrutini per la promozione alle qualifiche di primo segretario, di primo geometra e di primo perito nel limite dei posti disponibili nelle qualifiche stesse nell'anno 1960. Le promozioni conferite mediante gli scrutini di cui ai precedente comma decorrono dal 31 dicembre 1960. Dalla data anzidetta decorrono anche le promozioni alle qualifiche sopraindicate, da conferire mediante concorsi di merito distinto ed esami di idoneita', da bandirsi ai sensi dell'articolo 370 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3. Restano ferme le promozioni conferite nelle qualifiche superiori a quella di primo segretario o equiparata con scrutini tenuti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010
