Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119

Art. 50 — Ordine di collocamento in ruolo

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Le promozioni alla qualifica di capo ufficio o equiparata, conferite in applicazione dell'articolo 42, comma secondo, n. 1), e dell'articolo 81 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, hanno effetto dalla data nella quale e' stato effettuato lo scrutinio per merito comparativo previsto dal secondo comma, n. 2), dello stesso articolo 42 per il conferimento dei posti relativi allo stesso anno in cui sono stati banditi i concorsi per esame e per esame speciale mediante colloquio. L'ordine di inserimento in ruolo e' il seguente:

  • 1)vincitori del concorso per esame previsto dall'articolo 42, comma secondo, n. 1), della legge 27 febbraio 1958, n. 119, aventi titolo a partecipare anche all'esame speciale mediante colloquio;
  • 2)vincitori dell'esame speciale mediante colloquio;
  • 3)vincitori del concorso per esame di cui al precedente punto 1) non aventi titolo a partecipare all'esame speciale mediante colloquio;
  • 4)promossi mediante scrutinio per merito comparativo. Nel procedere agli scrutini per la promozione alla qualifica di capo ufficio di prima classe o equiparata, secondo i criteri dell'articolo 169 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il Consiglio di amministrazione valuta come titolo di merito l'aver conseguito la promozione a capo ufficio o qualifica equiparata attraverso concorso per esame o mediante concorso per esame speciale, attribuendo diversi coefficienti per le due differenti ipotesi. La ripartizione dei posti conferibili per l'anno 1959 mediante esame, colloquio e scrutinio e' effettuata sulla base della disponibilita' dei posti esistenti alla data nella quale e' stato effettuato il relativo scrutinio per merito comparativo.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-12-31;1406~art50 · fonte su Normattiva