Art. 53 — Decorrenza delle promozioni ad ufficiale di seconda classe
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Nei confronti di coloro i quali sono stati inquadrati nei ruoli organici della carriera esecutiva in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, le promozioni ad ufficiale di seconda classe e equiparate, conferite dopo il 20 aprile 1958, nonche' quelle da conferire dopo l'entrata, in vigore della presente legge agli impiegati che trovansi per le condizioni sopra indicate, decorrono, ai soli fini giuridici dal 1 maggio 1958.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010
