Art. 55 — Inquadramento nel ruolo degli assistenti dei disegnatori
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Nella prima attuazione della presente legge, i posti disponibili nelle varie qualifiche del ruolo organico della carriera esecutiva degli assistenti e dei disegnatori sono conferiti agli impiegati degli altri ruoli della cartiera esecutiva dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i quali alla data medesima abbiano disimpegnato per almeno due anni, mansioni di assistente o di disegnatore. Il collocamento si effettua, nella qualifica per la quale e' previsto un coefficiente di stipendio uguale ai quella della qualifica rivestita nel ruolo di provenienza, secondo l'ordine del ruolo stesso e conservando a tutti gli effetti le anzianita' di qualifica acquisite. I posti risultanti disponibili nella qualifica iniziale sono conferiti mediante concorso riservato, una volta soltanto al personale comunque denominato che abbia prestato servizio alla data di pubblicazione del relativo bando per almeno centottanta giornate effettivo lavoro presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con mansioni del ruolo medesimo. Nei confronti di tale personale si prescinde dal limite massimo di eta'.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010
