Norme relative alla organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

Art. 22 — Titolo di studio per l'accesso ai ruoli tecnici della carriera esecutiva

L'articolo 6 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, e l'articolo 19 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, sono sostituiti dal seguente: "Per l'ammissione ai concorsi di accesso ai ruoli delle carriere esecutive degli operatori delle stazioni radio, delle officine postelegrafiche e di posta pneumatica, degli assistenti e dei disegnatori nonche' del personale specializzato, delle stazioni ed officine telefoniche e' prescritto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o di istituto professionale limitatamente agli indirizzi e specializzazioni stabiliti nei bandi di concorso".

Testo vigente dal 8 aprile 1968

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-03-12;325~art22 · fonte su Normattiva