Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119

Art. 62 — Sistemazione dei fattorini telegrafici in servizio al 1 luglio 1957

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La nota posta in calce alla tabella P allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 363 dell'11 gennaio 1957 e' sostituita, con effetto dalla data di efficacia del decreto stesso, dalla seguente: "Sono nominati fattorini delle poste e telegrafi, ove occorra, anche in soprannumero:

  • 1)i fattorini telegrafici di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 732, secondo l'ordine del ruolo;
  • 2)i fattorini provvisori che abbiano compiuto il 18° anno di eta', secondo la data di assunzione, e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione;
  • 3)con le stesse modalita' di cui al punto 2) i fattorini provvisori, in servizio alla data del 1 luglio 1957, al compimento del 18° anno di eta'".

Testo in vigore dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-12-31;1406~art62 · fonte su Normattiva