Ai fini dell'inquadramento nelle qualifiche della carriera ausiliaria del personale degli uffici locali e' utile, a tutti gli effetti, il servizio prestato dal 1 luglio 1953, in qualita' di ricevitore e di portalettere. E' altresi' valido il servizio prestato dalla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1961, n. 211, con la qualifica di procaccia. Si procede all'inquadramento iniziando dalla qualifica di agente di terza classe. Per quanto riguarda l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio si applica quanto previsto nel secondo comma del precedente articolo 72. Gli addetti al servizio di recapito dei telegrammi ed espressi assunti alle dipendenze degli uffici locali con contratto di diritto privato ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, sono nominati fattorini e ad essi viene attribuito il trattamento economico corrispondente al coefficiente 150 previsto dall'articolo 41 della presente legge.

Testo vigente dal 29 marzo 1963

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307~art73 · fonte su Normattiva