Art. 64 — Inquadramento nelle carriere ausiliarie degli agenti tecnici
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni del quarto comma dell'articolo 88 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, si applicano, con effetto dal 31 dicembre 1957, ai salariati nominati operai temporanei dal 1 settembre 1946 a qualsiasi mansione applicati successivamente a tale data. La disposizione del quinto comma del citato articolo 88 si applica nei ruoli organici della carriera ausiliaria degli agenti tecnici delle telecomunicazioni e degli agenti tecnici dei trasporti.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010
