Art. 8 — Carriera degli aiutanti tecnici
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 15 dicembre 1961 al 16 dicembre 2010. 90 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli istituti e le scuole di istruzione tecnica e professionale, per le esigenze stabili dei loro laboratori, officine, aziende e dei convitti annessi, possono assumere "aiutanti tecnici" del ruolo della carriera ausiliaria tecnica di cui alla annessa tabella I. Il numero degli "aiutanti tecnici" da assumere presso ciascun istituto e scuola e' deliberato dai rispettivi Consigli di amministrazione. La tabella complessiva e le eventuali successive variazioni sono approvate, entro il 31 dicembre di ogni anno, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-11-22;1282~art8 · fonte del testo