Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119

Art. 7 — Promozione alla qualifica di ufficiale di prima classe ed equiparata

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Il secondo comma dell'articolo 40 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e' sostituito dal seguente: "La promozione alla qualifica di ufficiale di prima classe ed equiparata si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio di anzianita' congiunta al merito al quale sono ammessi gli ufficiali di seconda classe ed equiparati dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio in questa ultima qualifica".

Testo in vigore dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-12-31;1406~art7 · fonte su Normattiva