Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119

Art. 76 — Concorsi per titoli per posti disponibili nelle qualifiche di ufficiale di terza classe e di fatto

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Nella prima attuazione della presente legge i posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio e del ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio sono conferiti mediante:

  • 1)un concorso per titoli per la nomina ad ufficiale di terza classe al quale sono ammessi:
  • a)gli impiegati ausiliari di ruolo organico e di ruolo aggiunto i quali, applicati a mansioni esecutive anteriormente alla data di entrata mi vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 119, non abbiano potuto partecipare al concorso bandito in applicazione dell'articolo 78 della legge stessa per non aver compiuto alla data del relativo bando il prescritto triennio di mansioni superiori;
  • b)gli impiegati che, pur trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 78, comma primo, n. 1), della legge 27 febbraio 1958, n. 119, non abbiano potuto partecipare al relativo concorso per giustificato motivo;
  • c)gli operai, comunque denominati, che al 31 dicembre 1957 abbiano prestato servizio con mansioni esecutive per almeno 180 giornate di effettivo lavoro;
  • 2)un concorso per titoli per la nomina a fattorino, al quale sono ammessi gli impiegati che, pur trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 78, comma primo, n. 2) della citata legge n. 119, non abbiano potuto partecipare al relativo concorso per giustificato motivo nonche' gli scortapieghi. Ai fini dell'ammissione ai concorsi previsti dal precedente comma si prescinde dal possesso del titolo di studio e dal limite massimo di eta' previsti per l'accesso alle carriere esecutiva ed ausiliaria. La decorrenza degli effetti giuridici ed economici della nomina degli idonei dei concorsi di cui al primo comma e' stabilita, al 1 gennaio 1961. Per le somme corrisposte a qualsiasi titolo prima dell'entrata in vigore della presente legge al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della presente legge.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1961-12-31;1406~art76 · fonte su Normattiva