Art. 81 — Proroga disposizioni concernenti il titolo di studio
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Al personale gia' in servizio al 30 settembre 1952 con le qualifiche di cui all'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, si applicano, sino alla data del 30 settembre 1967, per quanto riguarda i titoli di studio richiesti per il conferimento di posti di direttore di ufficio locale, di titolare di agenzia, di ricevitore e portalettere, le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sui titoli di studio prescritti per il conferimento delle ricevitorie e dei posti di agenti rurali. La disposizione di cui al precedente comma si applica nell'ipotesi prevista dal primo comma dell'articolo 17 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120; non si applica nell'ipotesi prevista dall'articolo 14, primo comma, lettera c) del decreto presidenziale medesimo, modificato dalla legge n. 120 succitata.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1962 al 13 aprile 1963
