Sono abrogati gli articoli 4, secondo comma, 7, escluso il penultimo comma, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, da 60 a 70, 94 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni. Sono abrogati gli articoli 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 della legge 27 febbraio 1958, n. 120. Sono abrogati gli articoli da 2 a 18 e 21 della legge 5 marzo 1961, n. 211. E' abrogato l'articolo 81 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406. Sono altresi' abrogate tutte le altre norme incompatibili con la presente legge.

Testo vigente dal 29 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307~art104 · fonte su Normattiva