Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119

Art. 83 — Conferimento di posti di ufficiale dell'albo nazionale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

I posti di ufficiale dell'albo nazionale che si renderanno disponibili dal 1 gennaio 1961 al 31 dicembre 1963 saranno conferiti, mediante concorso per titoli riservato agli ufficiali giornalieri e provvisori degli uffici locali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Per l'ammissione al concorso si prescinde dal titolo di studio e dal limite massimo di eta'. Gli idonei del concorso previsto dal presente articolo sono collocati nell'albo nazionale degli ufficiali, in relazione alle disponibilita' dei posti, semestralmente e secondo l'ordine di graduatoria. Dopo la sistemazione dei giornalieri i posti del suddetto triennio che rimanessero eventualmente non conferiti saranno assegnati agli idonei del concorso a 1.700 posti per ufficiali dell'albo nazionale, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1961-12-31;1406~art83 · fonte su Normattiva