Art. 83 — Conferimento di posti di ufficiale dell'albo nazionale
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I posti di ufficiale dell'albo nazionale che si renderanno disponibili dal 1 gennaio 1961 al 31 dicembre 1963 saranno conferiti, mediante concorso per titoli riservato agli ufficiali giornalieri e provvisori degli uffici locali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Per l'ammissione al concorso si prescinde dal titolo di studio e dal limite massimo di eta'. Gli idonei del concorso previsto dal presente articolo sono collocati nell'albo nazionale degli ufficiali, in relazione alle disponibilita' dei posti, semestralmente e secondo l'ordine di graduatoria. Dopo la sistemazione dei giornalieri i posti del suddetto triennio che rimanessero eventualmente non conferiti saranno assegnati agli idonei del concorso a 1.700 posti per ufficiali dell'albo nazionale, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010
