Art. 9 — Mansioni del personale ausiliario
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Il primo comma dell'articolo 45 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e' sostituito dal seguente: "Gli agenti di esercizio sono addetti alla raccolta, trasporto, scambio e recapito degli effetti postali ed alle operazioni interne inerenti a detti servizi ed a quelli di bancoposta e telegrafici; svolgono, altresi', mansioni di sorveglianza sul personale della carriera ausiliaria, compresa in esse quella di brigadiere coadiuvante di ispezione; gli agenti tecnici delle telecomunicazioni e dei servizi telefonici sono addetti alla costruzione ed alla manutenzione degli impianti di telecomunicazioni con il compito anche di eseguire elementari misurazioni elettriche, perizie e contabilita' in relazione ai servizi tecnici loro attribuiti; quelli dei trasporti attendono alla conduzione degli automezzi, con il compito di raccogliere, trasportare e consegnare gli effetti postali, nonche' alla conduzione dei carrelli elettrici ed alle mansioni interne presso i centri e i sottocentri automezzi".
Testo in vigore dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010
