Art. 7 — Del personale ausiliario dei convitti
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 15 dicembre 1961 al 16 dicembre 2010. 45 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le carriere e le qualifiche del personale di cucina e mensa, degli accudienti ai convitti e delle guardarobiere dei convitti annessi alle scuole ed agli istituti di istruzione tecnica e professionale, sono stabilite dalla tabella H, allegata alla presente legge, di cui e' parte integrante.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-11-22;1282~art7 · fonte del testo