L'ultimo capoverso dell'articolo 6 della legge 3 aprile 1961, n. 284, e' sostituito dal seguente: "Agli stessi cittadini titolari dell'assegno vitalizio di benemerenza e' assicurato il diritto al collocamento al lavoro e al godimento dell'assistenza medica, farmaceutica, climatica ed ospedaliera al pari dei mutilati e invalidi di guerra".

Testo vigente dal 16 maggio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-04-24;261~art3 · fonte del testo