L'ultimo capoverso dell'articolo 6 della legge 3 aprile 1961, n. 284, e' sostituito dal seguente: "Agli stessi cittadini titolari dell'assegno vitalizio di benemerenza e' assicurato il diritto al collocamento al lavoro e al godimento dell'assistenza medica, farmaceutica, climatica ed ospedaliera al pari dei mutilati e invalidi di guerra".
Testo vigente dal 16 maggio 1967
