Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra

Art. 1 — Trattamento di pensione per i mutilati ed invalidi di guerra

Le tabelle C, E ed F annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle annesse alla presente legge. L'assegno complementare previsto dal terzo comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e' elevato da lire 444.000 a lire 540.000 annue. A decorrere dal 1 luglio 1971 l'assegno integrativo di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e' soppresso.

Testo vigente dal 12 agosto 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-07-28;585~art1 · fonte del testo