L'art. 113, primo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' cosi' modificato: "Tutti i provvedimenti relativi alle pensioni, agli assegni ed alle indennita' regolati dalla presente legge, devono essere notificati agli interessati a mezzo dello ufficiale giudiziario o del messo comunale nel territorio della Repubblica, ed a cura degli agenti consolari all'estero, ovvero per lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita a mezzo del servizio postale".
Testo vigente dal 6 dicembre 1961
