L'art. 113, primo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' cosi' modificato: "Tutti i provvedimenti relativi alle pensioni, agli assegni ed alle indennita' regolati dalla presente legge, devono essere notificati agli interessati a mezzo dello ufficiale giudiziario o del messo comunale nel territorio della Repubblica, ed a cura degli agenti consolari all'estero, ovvero per lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita a mezzo del servizio postale".

Testo vigente dal 6 dicembre 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-11-09;1240~art27 · fonte su Normattiva