Art. 20 — Diritto a pensione della donna che non abbia potuto contrarre matrimonio a causa della guerra. Notificazione dei provvedimenti
I commi terzo e quinto dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono sostituiti dai seguenti: "Agli effetti della pensione di guerra, e' considerata come vedova la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuta a causa della guerra, entro tre mesi dalla data della procura da lui rilasciata per la celebrazione del matrimonio o della richiesta delle prescritte pubblicazioni di matrimonio"; "Anche in mancanza di procura o di richiesta di pubblicazione di matrimonio le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili quando il militare, durante lo stato di guerra, abbia dichiarato di voler contrarre matrimonio, purche' risulti, da apposito atto stragiudiziale o da altro documento certo, uno stato preesistente di convivenza da almeno un anno e purche' le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili a volonta' delle parti". L'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' sostituito dal seguente: "ART. 119. - Tutti i provvedimenti relativi alle pensioni, agli assegni o alle indennita' disciplinati dal presente testo unico devono essere notificati agli interessati a mezzo di ufficiale giudiziario o del messo comunale nel territorio della Repubblica, ed a cura degli agenti consolari all'estero, ovvero per lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita a mezzo del servizio postale con le modalita' previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890".
Testo vigente dal 15 ottobre 1986
