Art. 119

[1]Notificazione dei provvedimenti

[2](( Tutti i provvedimenti relativi alle pensioni, agli assegni o alle indennita' disciplinati dal presente testo unico devono essere notificati agli interessati a mezzo di ufficiale giudiziario o del messo comunale nel territorio della Repubblica, ed a cura degli agenti consolari all'estero, ovvero per lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita a mezzo del servizio postale con le modalita' previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890)).

Testo vigente dal 16 ottobre 1986, tuttora in vigore · versione 8 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art119 · fonte su Normattiva