Art. 119
[1]Notificazione dei provvedimenti
[2](( Tutti i provvedimenti relativi alle pensioni, agli assegni o alle indennita' disciplinati dal presente testo unico devono essere notificati agli interessati a mezzo di ufficiale giudiziario o del messo comunale nel territorio della Repubblica, ed a cura degli agenti consolari all'estero, ovvero per lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita a mezzo del servizio postale con le modalita' previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890)).
Testo vigente dal 16 ottobre 1986, tuttora in vigore · versione 8 su Normattiva