E' istituito un assegno integrativo, non riversibile, a favore degli invalidi di cui in appresso, nella misura indicata per ciascuna categoria, come segue:

  • a)per gli invalidi ascritti alla prima categoria della tabella A, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, con o senza assegno di superinvalidita', di annue lire 120.000;
  • b)per gli invalidi ascritti alle voci numeri 2, 3, 7, 17, 19, 20, 21, 22 e 23 della seconda categoria della tabella A, di annue lire 96.000;
  • c)per i restanti invalidi comunque ascritti alla seconda categoria della detta tabella A, di annue lire 60.000;
  • d)per gli invalidi ascritti alla terza categoria della detta tabella A, di annue lire 48.000. L'assegno integrativo istituito con il presente articolo non e' cumulabile con l'assegno di cura di cui allo art. 30 della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificato dell'art. 2 della presente legge, ed e' soggetto a ritenuta nella misura e con le modalita' previste dell'articolo 32 della legge stessa, modificato dall'art. 3 della presente legge.

Testo vigente dal 6 dicembre 1961

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-11-09;1240~art33 · fonte su Normattiva